Entra in vigore il 09.04.2020 e introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimento per le imprese.
Di seguito un’analisi dei principali articoli.
ART.1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (grandi imprese)
E' prevista la concessione, da parte di SACE Spa, di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. I finanziamenti possono essere erogati sotto qualsiasi forma.
La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi.
La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi 12 mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:
Per questo tipo di garanzie è necessario ottenere il via libera dalla Commissione Europea.
ART.2_Misure a sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti alle imprese
SACE assume impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato
ART. 6-7-8-10-11 _Misure per garantire la continuità aziendale
Previste una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale. Tale intervento avviene:
Viene favorito il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Interventi sulla disciplina fallimentare con misure finalizzate a:
Prevista la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi tra il 09.03. e il 30.04.
ART.13_ Fondo centrale di garanzia PMI
Il testo ufficiale prevede il potenziamento del Fondo di garanzia per le PMI per imprese fino a 499 dipendenti.
Il meccanismo già collaudato prevede tre diverse possibilità di garanzia statale sui prestiti:
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90%, i finanziamenti per operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito oggetto di rinegoziazione.
ART.18_ Sospensione versamenti tributari e contributivi
Soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi 2019 < 50 mln
Sono sospesi - per i mesi di aprile e maggio 2020 - i termini dei versamenti relativi:
La sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi 2019 > 50 mln
Sono sospesi - per i mesi di aprile e maggio 2020 - i termini dei versamenti relativi:
La sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
ART.19_ Proroga sospensione ritenute d’acconto
Per i soggetti con ricavi 2019 < €400.000,00, i compensi percepiti tra il 17.03 e il 31.05 non sono soggetti alle ritenute d’acconto.
Tali contribuenti, con apposita dichiarazione, provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto sospese entro il 31.07.2020 in un’unica soluzione o in 5 rate mensili
ART.20_ Metodo previsionale acconti giugno
Non si applicano sanzioni ed interessi qualora l'importo versato nell'acconto di giugno di Irpef, Ires ed Irap non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto. La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
ART.22_Termine presentazione C.U.
Per l’anno 2020 il termine per la presentazione del C.U. è posticipata al 30.04.2020 senza applicazione di sanzioni
ART.30_ Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
L'art. 64 del D.L. n. 18/2020 aveva introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Ora, il decreto-legge in esame estende l'ambito applicativo dell'agevolazione, includendo anche le spese relative:
Si ricorda che il credito d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020.